Titolo V: I libri sociali
Art. 22 - Libri sociali e registri
- L’Associazione deve tenere le seguenti scritture:
a) il libro degli associati;
b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea;
c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
d) il registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.