Titolo IV: Organi sociali
Art. 11 - Organi dell’Associazione
- Sono organi dell’Associazione:
a) l’Assemblea dei soci;
b) l’organo di amministrazione (o Consiglio Direttivo); - L’elezione degli organi dell’Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all’elettorato attivo e passivo.
Art.12 - L’Assemblea degli associati: composizione, modalità di convocazione e funzionamento
- L’Assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale.
- Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l’indicazione del delegante e del delegato. Sono ammesse fino a 3 (tre) deleghe per ciascun associato.
- L’Assemblea è convocata dal Presidente dell’Associazione, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio di esercizio. L’Assemblea può essere inoltre convocata:
a) su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo;
b) su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno 1/5 (un quinto) degli associati.
Nei casi di cui alle lettere a) e b) il Presidente deve provvedere alla convocazione dell’Assemblea, la quale deve svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, il Vicepresidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell’Assemblea. - La convocazione deve pervenire per iscritto agli associati tramite lettera, email o altro mezzo telematico almeno 5 (cinque) giorni prima della data della riunione. L’avviso deve indicare il luogo, il giorno e l’ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all’ordine del giorno. L’adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.
- L’Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L’Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il segretario verbalizzante, e dove non deve necessariamente trovarsi anche il Presidente; nel caso in cui il segretario e il Presidente della riunione si trovino in due luoghi diversi, la redazione del verbale avverrà comunque a cura del segretario, mentre la sottoscrizione avverrà successivamente. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.
- L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.
- Le discussioni e le deliberazioni dell’Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, conservato nella sede dell’Associazione.
Art.13 - Assemblea ordinaria: competenze e quorum
- È compito dell’Assemblea ordinaria:
a) approvare il bilancio di esercizio, predisposto dal Consiglio Direttivo;
b) approvare l’eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo;
c) approvare l’eventuale bilancio sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo;
d) determinare il numero, eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;
e) decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall’Associazione;
f) approvare l’eventuale regolamento attuativo dello Statuto e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell’Associazione;
g) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell’art.28 del Codice del Terzo settore, e promuovere l’azione di responsabilità nei loro confronti;
h) deliberare su ogni altro argomento posto all’ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale. - L’Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti.
- Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.
Art.14 - Assemblea straordinaria: competenze e quorum
- È compito dell’Assemblea straordinaria:
a) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
b) deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell’Associazione. - Per le modifiche statutarie, per la trasformazione, fusione o scissione dell’Associazione, l’Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
- Per lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio, l’Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.
Art.15 - L’Assemblea degli associati: regole di voto
- Ciascun associato ha diritto ad un solo voto.
- L’esercizio del diritto di voto spetta agli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale.
- Il diritto di voto sarà automaticamente riconosciuto all’associato minorenne solo alla prima Assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età. Fino al raggiungimento della maggiore età, il diritto di elettorato attivo per i minorenni è attribuito a colui che esercita la responsabilità genitoriale sugli stessi. Gli associati minorenni sono quindi computati ai fini del raggiungimento dei quorum assembleari.
- Per le votazioni si procede normalmente con voto palese; per lo scrutinio segreto si procede quando ne faccia richiesta almeno 1/5 (un quinto) dei presenti.
Art.16 - Il Consiglio Direttivo: composizione e durata in carica
- Il Consiglio Direttivo è l’organo amministrativo dell’Associazione, è eletto dall’Assemblea tra gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa, ed è composto da un numero di membri che può variare da 3 (tre) a 10 (dieci), secondo quanto stabilito dall’Assemblea all’atto della nomina e dei successivi rinnovi.
- Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade dalla carica, l’interdetto, l’inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi.
- I Consiglieri durano in carica 4 (quattro) anni e sono rieleggibili. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l’Assemblea per l’elezione del nuovo Consiglio Direttivo.
Art.17 - Il Consiglio Direttivo: regole di convocazione, di funzionamento e di voto
- Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri.
- La convocazione deve pervenire per iscritto ai Consiglieri tramite lettera, email o altro mezzo telematico almeno 4 (quattro) giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data, l’ora e gli argomenti all’ordine del giorno.
- In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri.
- Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l’Assemblea.
- Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro Consigliere individuato tra i presenti.
- Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe.
- Per le votazioni si procede normalmente con voto palese; si procede a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno uno dei presenti.
- Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell’Associazione.
Art.18 - Competenze del Consiglio Direttivo
- Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l’amministrazione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, ed in particolare ha il compito di:
a) curare l’esecuzione delle delibere dell’Assemblea degli associati;
b) redigere il bilancio di esercizio, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
c) redigere l’eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
d) redigere l’eventuale bilancio sociale, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
e) nominare il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario dell’Associazione;
f) decidere sulle domande di adesione all’Associazione e sull’esclusione degli associati;
g) redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell’Associazione, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
h) decidere l’eventuale quota associativa annuale, determinandone l’ammontare;
i) provvedere, entro un termine congruo, ad informare gli associati in merito all’obbligo di versare la quota associativa entro il termine stabilito dalla lettera b) dell’articolo 8 co. 1 del presente statuto;
j) deliberare la convocazione dell’Assemblea;
k) decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;
l) ratificare o respingere i provvedimenti adottati d’urgenza dal Presidente;
m) curare la tenuta dei libri sociali dell’Associazione;
n) deliberare l’eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
o) adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;
p) adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all’attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell’Associazione. - Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell’Associazione.
- Il Segretario si occupa in generale della gestione dei libri sociali e svolge le mansioni a questo delegate dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.
Art.19 - Il Presidente: poteri e durata in carica
- Il Presidente è il legale rappresentante dell’Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.
- Il Presidente dell’Associazione è nominato all’interno del Consiglio Direttivo.
- La carica di Presidente può essere revocata dal Consiglio Direttivo con le stesse modalità previste per l’elezione.
- La carica di Presidente si perde inoltre per dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.
- Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell’Associazione, ed in particolare ha il compito di:
a) firmare gli atti e i documenti che impegnano l’Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;
b) curare l’attuazione delle delibere dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo;
c) adottare, in caso di necessità, provvedimenti d’urgenza, sottoponendoli entro 15 (quindici) giorni alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo;
d) convocare e presiedere l’Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo. - In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento di quest’ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro Consigliere.
Art.20 - Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo
- La carica di Consigliere si perde per:
a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
b) revoca da parte dell’Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell’Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell’Associazione;
c) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all’art.16, c.2, del presente Statuto;
d) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall’art.8 del presente Statuto. - Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall’incarico per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell’ultima elezione del Consiglio Direttivo svoltasi. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma. Se confermati, essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. In caso di mancata conferma, oppure di esaurimento o di assenza del numero dei non eletti, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione tramite cooptazione, salvo ratifica da parte della prima Assemblea ordinaria utile; in caso di mancata ratifica si procederà ad una nuova elezione. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.
- Nel caso in cui cessi dall’incarico la maggioranza dei Consiglieri, l’intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l’Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all’elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l’attività di ordinaria amministrazione.
Art.21 - Responsabilità degli organi sociali
- Delle obbligazioni contratte dall’Associazione rispondono, oltre all’Associazione stessa, anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell’Associazione.
- I Consiglieri rispondono nei confronti dell’ente, dei creditori sociali, dei fondatori, degli associati e dei terzi, ai sensi delle disposizioni in tema di responsabilità nelle società per azioni, in quanto compatibili.