di Antonio Longo, da IlSole24ore

Sconti fiscali per le donazioni che le persone e le imprese stanno facendo agli enti che si trovano in prima linea contro l’emergenza Covid-19. L’articolo 66 del Dl 18/20 ha introdotto un incentivo fiscale ad hoc per chi effettua, nel corso del 2020, erogazioni liberali di denaro o beni al fine di fronteggiare l’emergenza in corso a favore dello Stato, delle Regioni, degli enti locali, di enti e istituzioni pubbliche e di fondazioni e associazioni riconosciute. Questa disciplina si affianca alle tradizionali agevolazioni esistenti nel nostro ordinamento (si veda «Il Sole24 Ore» del 10 marzo).

Nel dettaglio, per le persone fisiche e gli enti non commerciali viene riconosciuta una detrazione dall’imposta sul reddito del 30% dell’importo delle erogazioni in denaro o del valore di quelle in natura fino a 30mila euro.

Per i titolari di reddito di impresa, sia persone fisiche che giuridiche, non sono stati invece previsti limiti quantitativi. Vengono qui richiamate le disposizioni dell’articolo 27 della legge 133/99 per le erogazioni in favore delle popolazioni colpite da calamità.

L’importo delle erogazioni in denaro o il valore di quelle in natura è deducibile dal reddito imponibile soggetto a tassazione (anche ai fini Irap). Le donazioni agevolate non sono soggette a imposta sulle donazioni.

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Per le donazioni in denaro è sufficiente l’impiego di mezzi che assicurino la tracciabilità ed esplicitino la finalità delle erogazioni. Per ricevere queste donazioni il Dl (articolo 99) prevede che gli enti pubblici si dotino di conti correnti dedicati in modo che venga assicurata la massima trasparenza.